PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della zona franca di Gioia Tauro).

      1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, è istituita sul territorio italiano la zona franca di Gioia Tauro, di seguito denominata «zona franca».
      2. Ferme restando le competenze che la normativa comunitaria e quella statale attribuiscono all'autorità doganale e ad altre autorità, l'attuazione e la gestione della zona franca è affidata ad una società mista a capitale pubblico-privato promossa dalla regione Calabria.
      3. Alla società di cui al comma 2 possono partecipare, nei limiti consentiti dalle normative vigenti in materia, enti locali, enti pubblici economici, imprese, istituti di credito e di assicurazione e singoli investitori.

Art. 2
(Delimitazione della zona franca).

      1. La zona franca si estende da San Ferdinando a Rosarno nella zona nord, fino alla strada statale n. 18 nella zona est, alla Marina di Gioia Tauro a sud e alle banchine portuali sul lato mare.
      2. La delimitazione del territorio di cui al comma 1 è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastutture, dei trasporti, dello sviluppo economico, dell'ambiente

 

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e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali.
      3. Le modifiche all'estensione o alla delimitazione territoriale della zona franca sono adottate con la medesima procedura di cui al comma 2.

Art. 3.
(Strutture e servizi della zona franca).

      1. Nella zona franca entrano in funzione:

          a) le banchine;

          b) il raccordo ferroviario con binari di sosta e di manovra;

          c) edifici destinati:

              1) a magazzini, ivi compresi i magazzini frigoriferi, per il deposito delle merci in arrivo e in partenza;

              2) ad uffici della società di gestione della zona franca;

              3) ad uffici per il personale del Corpo della guardia di finanza;

              4) agli uffici da concedere in uso agli operatori economici italiani ed esteri per lo svolgimento delle loro attività;

              5) a stabilimenti per la manipolazione, la trasformazione, il condizionamento, la conservazione e altre operazioni sulle merci e le derrate in arrivo e in partenza;

              6) a stabilimenti per il perfezionamento delle merci destinate sia all'immissione al consumo sul mercato comunitario sia all'esportazione verso Paesi terzi;

              7) a campi di quarantena per il bestiame vivo, nazionale ed estero, destinato sia all'esportazione sia all'immissione sul mercato interno.

      2. All'interno della zona franca e, ove consentito, nelle immediate adiacenze sono istituiti servizi a carattere socio-sanitario e ricreativo, ad uso del personale

 

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italiano e straniero autorizzato ad accedere e a lavorare all'interno della zona franca.
      3. Ai fini del conseguimento di tutti i vantaggi socio-economici ottenibili dalla creazione e dal funzionamento della zona franca, devono essere realizzate idonee strutture o ampliate quelle esistenti, finalizzate al collegamento con:

          a) la città di Reggio Calabria, collegata a mezzo di rete ferroviaria e tratta autostradale;

          b) il porto di Crotone, collegato a mezzo di rete ferroviaria, tratta autostradale e strade statali;

          c) il porto di Vibo Valentia, collegato a mezzo di rete ferroviaria e tratta autostradale;

          d) il porto di Sibari (Consorzio industriale Sibari-Crati), collegato a mezzo di rete ferroviaria, tratta autostradale e strada statale;

          e) l'aeroporto di Lamezia Terme, collegato a mezzo di rete ferroviaria e tratta autostradale, che deve essere ampliata e potenziata, al fine di consentire il traffico internazionale.

      4. Presso l'aeroporto di Lamezia Terme, il porto di Vibo Valentia, il porto di Crotone, il porto di Sibari e il porto di Reggio Calabria possono essere insediati magazzini e depositi o utilizzate strutture eventualmente esistenti da adibire a tale uso, sottoposti al regime giuridico proprio della zona franca.

Art. 4.
(Beni demaniali).

      1. La gestione e l'amministrazione dei beni demaniali, individuati nell'ambito della zona franca, sono trasferite alla zona franca, ivi compresi i suoli, i fabbricati e gli edifici di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di beni demaniali.

 

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Art. 5.
(Benefìci e agevolazioni).

      1. Le imprese italiane, estere o miste, che producono beni e servizi, insediate nella zona franca possono accedere ai fondi del Mediocredito centrale previsti dalle vigenti disposizioni per le aziende esportatrici, nonché ai benefìci di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.
      2. Alle imprese e ai lavoratori operanti nella zona franca sono concessi i benefìci e le agevolazioni fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le agevolazioni previste per lo sviluppo delle zone del Mezzogiorno e dell'imprenditoria giovanile e femminile.
      3. Per le merci immesse definitivamente nel territorio italiano o comunitario è consentito il differimento, fino a centottanta giorni dalla data di immissione, del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
      4. Ai redditi imponibili delle società, degli enti e delle imprese individuali operanti esclusivamente nella zona franca, di cui non esistono sul territorio italiano né filiali, né strutture produttive, né stabili organizzazioni commerciali, è applicata un'imposta forfetaria pari al 10 per cento complessivo.
      5. Gli utili delle società, degli enti e delle imprese individuali obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché delle imprese minori che abbiano optato per la contabilità ordinaria, che si costituiscono nella zona franca, al fine di dare vita a nuove iniziative imprenditoriali, se redistribuiti, sono soggetti alla ritenuta fissa a titolo di imposta complessiva nella misura dell'1 per cento.
      6. Nei limiti perimetrali della zona franca possono essere insediate strutture

 

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produttive o commerciali operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione.

Art. 6.
(Individuazione delle aree e ubicazione delle strutture).

      1. La società incaricata dell'attuazione e della gestione della zona franca, entro sei mesi dalla data della sua costituzione, provvede all'individuazione delle aree e delle strutture utilizzabili per la zona franca, ivi compresi i luoghi per l'ubicazione dei centri commerciali e dei centri affari per l'accoglienza degli operatori nazionali ed esteri. A tal fine la società può servirsi della consulenza di professionisti specializzati e di enti pubblici e privati che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore.

Art. 7.
(Tutela dell'ambiente).

      1. All'interno della zona franca non possono essere realizzati insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con tali disposizioni.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo

 

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speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.